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Le leggi per la difesa dello Stato PDF Stampa E-mail

LA LEGGE SULLE ATTRIBUZIONI DEL PRIMO MINISTRO

Con la mira precipua alla formazione di un potente Stato unitario, il Fascismo impersonato in Benito Mussolini e nei suoi collaboratori cominciò ad esplicare un graduale processo di attività legislativa . E cominciamo dalla legge sulle attribuzioni del Capo del Governo Italiano. Con questa il potere esecutivo «rivendica a sè il diritto di autoorganizzazione, già concesso del nostro costituzionalismo parlamentare agli altri due poteri dello Stato». Essa restituisce al principio della divisione dei poteri «la purezza originaria con cui fu concepito dalla mente di Montesquieu».

LA LEGGE CONTRO LA MASSONERIA

Alle leggi istituite per la difesa dello Stato, appartiene quella contro la Massoneria, per la quale il Governo fascista – primo fra tutti i governi del mondo – ha preso coraggiosamente posizione contro la setta che con le sue misteriose, sotterranee ingerenze minava l’indipendenza e la libertà dello Stato.

LA PENA DI MORTE – IL TRIBUNALE SPECIALE

La suprema necessità della difesa dello Stato, contro qualunque assalto diretto ad abbatterne o anche semplicemente sminuirne la potenza, ha poi trovato il sussidio più saldo in quel complesso di leggi e di disposizioni di carattere preventivo che hanno portato alla riforma della legge di Pubblica Sicurezza e all’istituzione di corpi di Polizia investigativa alle dipendenze dei comandi di legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Nell’ordine repressivo invece sono da menzionare quattro provvedimenti importantissimi: lo scioglimento di tutti i partiti sovversivi, la sospensione dei giornali pericolosi per l’ordine pubblico, per la tranquillità dello Stato; la proroga per altri quattro anni della legge per l’epurazione della burocrazia, e l’istituzione della pena di morte. Per l’articolo 1° di questa legge, la pena di morte è comminata a chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, 1′ integrità o la libertà personale del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario o del Capo del Governo. Per l’articolo 2° sono egualmente puniti con la pena di morte i delitti contro la sicurezza dello Stato, i crimini, in genere, di alto tradimento. Gli altri articoli non concernono la pena capitale, sebbene si riferiscono a provvedimenti eccezionali «atti a fronteggiare, con l’esemplarità del magistero punitivo, reati connessi ai precedenti». L’articolo 4° reprime l’attività criminosa delle organizzazioni sovversive, l’articolo 5° punisce il cittadino che, fuori del territorio dello Stato diffonde comunica voci e notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomarne il credito o il prestigio all’estero, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agl’interessi nazionali. È evidente che l’articolo 5° è essenzialmente destinato a reprimere l’attività criminosa del fuoruscitismo. Degno di nota è infine l’articolo 7° che istituisce un Tribunale speciale per i delitti contro la sicurezza dello Stato, formato da un Presidente e da cinque giudici scelti, quello tra gli ufficiali generali delle forze armate dello Stato, questi fra i consoli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Il Tribunale è unico per tutto il Regno, ma può dividersi in più sezioni e può tenere le sue udienze tanto nella sede assegnatagli quanto in qualunque Comune del Regno. Si tratta in fondo di un Tribunale militare ed è logico pertanto che esso segua le norme della procedura penale militare.

LE RIFORME FINANZIARIE DEL GOVERNO FASCISTA

Nel Governo, il Fascismo ha dato un nuovo assetto alla Finanza Italiana. L’avvento del Fascismo al Potere segna anche per le finanze, come per tante altre cose, l’inizio di un intenso periodo ricostruttivo, i cui risultati appaiono evidenti anche per un osservatore superficiale. “C’era – ha scritto A. De Stefani – un bilancio in disavanzo e lo si doveva equilibrare; c’era un debito pubblico e lo si doveva pagare; c’era una moneta svalutata e la si doveva rivalutare. C’era il disordine e la pluralità dei comandi, si doveva ristabilire l’ordine e l’unità del Comando”. Ecco tracciati, in poche parole i fini che il Governo Nazionale doveva sforzarsi di raggiungere, ecco espresso, nelle più semplici formule, tutto il programma del risanamento, finanziario che urgeva effettuare nell’interesse supremo della ricostruzione nazionale.

L’ORDINAMENTO CORPORATIVO DELLO STATO - IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI SINDACATI

Disse Benito Mussolini nel suo discorso di Napoli, il 24 ottobre 1922: “Noi vogliamo la grandezza della Nazione nel senso materiale e spirituale. Ecco perchè noi facciamo del Sindacalismo. Noi non lo facciamo perchè crediamo che la massa, in quanto numero, in quanto quantità, possa creare qualche cosa di duraturo nella storia. Questa mitologia della bassa letteratura socialista noi la respingiamo. Ma le masse laboriose esistono nella Nazione, sono gran parte della Nazione, sono necessarie alla vita della Nazione ed in pace ed in guerra. Respingerle non si può e non si deve. Educarle si può e si deve: proteggere i loro giusti interessi si può e si deve”. Ecco come il Duce, alla vigilia della Marcia su Roma, intuiva ed affermava energicamente l’importanza del problema la cui soluzione costituisce quanto di più geniale e originale ha saputo creare lo spirito della Rivoluzione Fascista. E oggi, a sei anni di distanza da quella data, noi dobbiamo riconoscere che le promesse del Duce sono state mantenute ed attuate appieno mercè la nuova legislazione del lavoro che, trasformando dalle fondamenta la costituzione dello Stato Italiano “mira -come dice G. Arias- a risolvere insieme il problema sociale della collaborazione fra le classi e quello politico del migliore regime rappresentativo”. Prima fra tutte le Nazioni del mondo l’Italia ha dunque dato a se stessa una legge del lavoro e della produzione. Questa legge ha per capisaldi il riconoscimento giuridico dei Sindacati e l’istituzione della magistratura del lavoro. Contro l’agnosticismo dello Stato liberale che si disinteressava, in

IL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

All’ardita riforma dello Stato in senso sindacalista si riconnette l’istituzione del nuovo Ministero delle Corporazioni, cui spetta l’amministrazione diretta dei Sindacati, considerati d’ora in poi organi di diritto pubblico. Il Ministero delle Corporazioni, creato con R. Decreto 1° luglio 1926, ha un Ministro e un Sottosegretario di Stato. Secondo le disposizioni dell’art. 1 al Ministro e, sotto la sua direzione, ai Prefetti delle Provincie, sono affidate tutte le funzioni di organizzazione, coordinazione e controllo che spettano al Governo per la legge fondamentale sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, e delle relative norme di attuazione. Presso il nuovo Ministero è costituito il Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

L’OPERA NAZIONALE DEL DOPOLAVORO

Come abbiamo testè veduto, a proposito della Carta del Lavoro, lo Stato Fascista insieme con l’inquadramento corporativo dei lavoratori e dei protettori, ha rivolto cure specialissime alle opere di assistenza e di educazione sociale, massime per le classi più umili che vengono così tutelate non solo nelle loro condizioni economiche, ma altresì nella loro vita morale e fisica. In questo campo la più grande creazione dello Stato Fascista è senza dubbio l’Opera Nazionale del Dopolavoro. Essa fu istituita dal Governo Nazionale con decreto legge 10 maggio 1925, convertito in legge il 13 marzo 1926, legge alla quale furono portate modifiche col R. D. 11 novembre 1926.

 
Engles Profili 2010 - Pubblicazione a cura di Lykonos